L'acqua nella Costituzione: nessun articolo dedicato, molti principi pertinenti
La Costituzione italiana non cita esplicitamente l'acqua, ma diverse disposizioni la riguardano direttamente. L'art. 9 tutela il paesaggio e l'ambiente; l'art. 32 garantisce il diritto alla salute; l'art. 41 disciplina l'iniziativa economica privata che non può svolgersi in contrasto con utilità sociale o danno alla salute e all'ambiente; l'art. 42 distingue la proprietà pubblica da quella privata.
L'art. 44 si occupa specificamente del razionale sfruttamento del suolo e ha un riflesso indiretto sull'uso delle risorse idriche per fini agricoli e di bonifica. L'art. 117 ripartisce le competenze fra Stato e Regioni anche in materia di tutela dell'ambiente e di gestione delle risorse.
L'acqua come risorsa pubblica nella legislazione
Sotto il livello costituzionale, la legge ordinaria ha chiarito che le acque superficiali e sotterranee, ovunque ubicate, sono pubbliche (legge Galli del 1994, poi confluita nel D.Lgs. 152/2006). Questo significa che il prelievo è soggetto a concessione e non lascia libera disponibilità ai privati.
La giurisprudenza ha consolidato il principio per cui l'acqua è una risorsa pubblica essenziale, anche se il modello di gestione del servizio può prevedere il coinvolgimento di soggetti privati nelle modalità autorizzate dalla legge.
Il dibattito sui beni comuni
Dopo il rapporto della cosiddetta 'Commissione Rodotà' (2007), il dibattito giuridico ha sviluppato la categoria dei beni comuni, includendovi l'acqua. Non è una categoria positiva del diritto vigente, ma un orientamento dottrinale e politico che ha avuto effetti concreti nel referendum del 2011 e nelle leggi regionali successive.
Il referendum del 2011 ha confermato che il legislatore non può imporre come unica via la gestione a fini di profitto del servizio idrico. Resta tuttavia un ampio margine di scelta sulle forme di gestione, fra società in house, miste e affidamenti.
- Acqua pubblica nella sua dimensione di risorsa naturale.
- Servizio idrico come servizio pubblico essenziale.
- Pluralismo di forme di gestione consentite dalla legge.
- Pressione referendaria del 2011 e suoi effetti normativi.
Il diritto all'acqua nel quadro internazionale
L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la Risoluzione 64/292 del 28 luglio 2010, ha riconosciuto il diritto umano all'acqua potabile sicura e ai servizi igienici come diritto essenziale al pieno godimento della vita. L'Italia ha votato a favore, e diversi atti normativi e regolatori interni richiamano questo principio.
Per orientare cittadini e amministratori sulle implicazioni quotidiane di questo principio, materiali divulgativi italiani come quelli ospitati su 123acqua.com sull'accesso e la qualità dell'acqua possono accompagnare le letture costituzionali e internazionali, dando esempi concreti di vita quotidiana.
Riparto di competenze fra Stato e Regioni
L'art. 117 affida allo Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, mentre molte materie di gestione (governo del territorio, agricoltura) sono concorrenti o regionali. La Corte costituzionale ha spesso ribadito che la tutela ambientale non può essere derogata in pejus dalle Regioni, mentre la valorizzazione della risorsa idrica può essere modulata localmente.
Questo equilibrio è cruciale nella gestione delle crisi idriche e nei programmi di investimento dei piani di gestione di distretto.
Cosa significa nel concreto
Sul piano pratico, la cornice costituzionale orienta il legislatore a non trattare l'acqua come una merce qualsiasi e a riconoscere alla collettività un controllo sui modi in cui viene gestita e tariffata. Le norme di settore, dal D.Lgs. 152/2006 al D.Lgs. 18/2023, traducono questi principi in regole tecniche e amministrative.
Conoscere il livello costituzionale aiuta a leggere meglio il senso delle regolazioni di ARERA, dei piani di tutela regionali e delle scelte di affidamento del servizio, evitando di ridurre il dibattito sull'acqua a una pura questione tariffaria.